sabato 18 giugno 2016

INCRIMINIAMOLI ! E no, non si può


Perché non è più possibile processare, chiunque sostenga opinioni contro la sovranità del Popolo Italiano.


Nel 2006 un parlamento a trazione centrodestra, probabilmente per salvaguardare la Lega secessionista, ha introdotto alcune rilevanti modifiche al codice penale (in particolare introducendo la dicitura “chiunque compia atti violenti” nell’Art.241) che oggi, più di allora, si rivelano profondamente errati in presenza di alte cariche dello Stato che si possono permettere di anteporre gli interessi delle élite europee a quelli dei cittadini italiani.

Legge 24 febbraio 2006, n. 85
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione
NORMATIVA PRECEDENTE
MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE
Art. 241 c.p.
Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato


Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con la morte. Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità
Art. 241c.p.
Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche
Art. 270 c.p.
Associazioni sovversive


Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento
Art. 270 c.p.
Associazioni sovversive


Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento
Art. 283 c.p.
Attentato contro la Costituzione dello Stato


Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni
Art. 283 c.p.
Attentato contro la Costituzione dello Stato

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni
Art. 289 c.p.
Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali


È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1. al presidente della Repubblica o al Governo, l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2. alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette
Art. 289 c.p.
Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali


È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni
Art. 292 c.p.
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato


Chiunque vilipende la bandiera nazionale o di un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera
Art. 292 c.p.
Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali
Art. 299 c.p.
Offesa alla bandiera o ad altro
emblema di uno Stato estero


Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Art. 299 c.p.
Offesa alla bandiera o ad altro
emblema di uno Stato estero


Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000

Ciò spiega che l'opera di demolizione del nostro Paese non è solamente frutto dell'adozione di una valuta inadatta alla nostra economia, come molti semplicisticamente tendono a raccontare lasciando perplessi gli interlocutori più accorti.
Il fatto è che di leggi che hanno minato le fondamenta della nastra società come quella qui sopra, ne sono state approvate in continuazione nel corso degli ultimi decenni e che, se vogliamo tornare a vivere in democrazia garantiti da uno Stato sempre presente, la questione sarà:
I° - Abrogare TUTTE le pseudo-riforme e le norme di stampo liberal-liberista succedutesi dagli anni ottanta ad oggi
II° - Abrogare TUTTE le leggi di ratifica di TUTTI i trattati internazionali sostituendole con eventuali trattati bilaterali rispettosi dei reciproci vantaggi con altri Stati
III° - Ripristinare ed applicare in toto la Costituzione originale del 1948 e legiferare solo ed esclusivamente in favore del Popolo Sovrano
IV° - Archiviare questa orrenda fase storica, sottoponendo al giudizio di un tribunale internazionale che possa superare i vincoli di retroattività, tutti i responsabili politici ed amministrativi che a vario titolo hanno consentito l'attuale sottomissione del Popolo Italiano alla dittatura dei mercati.





Simone ArticoloUno Boemio

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